Descrizione
ACCESSO CIVICO
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda in tutto o in parte, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile dell’Ufficio depositario dei documenti, dati e informazioni relativi alla richiesta di accesso e per conoscenza al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), compilando l’apposito modulo cartaceo (scarica il modulo), o in alternativa compilando il modulo online a questo link (accesso con SPID)
ACCESSO GENERALIZZATO
L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione.
L’accesso generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’istanza di accesso generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali ed eventuali spese di spedizione.
L’istanza di accesso generalizzato deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Non sono ammissibili:
- domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento alla loro natura e al loro oggetto.
- domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’Ente dispone.
- domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’Ente.
Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso generalizzato, l’Ente abbia l’obbligo di fornire, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L’Ente non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Ente stesso.
La richiesta di accesso generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo cartaceo (scarica il modulo), o in alternativa compilando il modulo online a questo link (accesso con SPID).
L’amministrazione che riceve la richiesta di accesso generalizzato ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati ovvero portatori di uno dei seguenti interessi privati:
a) protezione dei dati personali;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Se esistono soggetti controinteressati, l’amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’Ente trasmette tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 30 al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
In caso di diniego motivato, totale o parziale, della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Il RPCT decide , in merito alla richiesta di riesame, entro il termine di 20 giorni con provvedimento motivato.
Contro le decisioni del Responsabile dell’Ufficio depositario dei dati, documentazioni e informazioni oggetto della richiesta di accesso o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico Regionale.
Contro le decisioni del Responsabile dell’Ufficio depositario o, in caso di richiesta di riesame, contro le decisioni del RPCT, il richiedente può sempre promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Responsabile del procedimento di accesso deve comunicare al RPCT gli esiti delle domande di accesso generalizzato.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI MODULI CARTACEI
- consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (per l’accesso ai sensi della legge n.142/1990, l’accesso civico e l’accesso generalizzato)
- invio da posta elettronica certificata con documento firmato digitalmente all’indirizzo pec del Comune guastalla@cert.provincia.re.it.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI MODULI ONLINE
- Compilare il modulo disponibile online attraverso SPID in tutte le sue parti: non è necessario stampare e/o consegnare il documento in quanto viene automaticamente inviato all’ufficio competente.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il Comune di Guastalla è il Segretario Generale Dott.ssa Renata Greco.
e-mail istituzionale: r.greco@comune.guastalla.re.it
telefono: 0522/839725
REGISTRO DEGLI ACCESSI