Comunitari - Attestazione di soggiorno permanente

  • Servizio attivo

I cittadini comunitari e i cittadini svizzeri, già iscritti in ANPR, al maturare di determinati requisiti hanno diritto di richiedere il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente.

Descrizione

Il diritto di soggiorno permanente e, di conseguenza, il diritto ad ottenere l'attestazione di soggiorno permanente, si acquisisce dopo aver soggiornanto legalmente e in via continuativa in Italia per 5 anni
Il diritto all'attestazione di soggiorno permanente è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari che hanno maturato il diritto di soggiorno permanente e che richiedono o hanno già richiesto la suddetta attestazione, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche direttamente alla nascita se anche uno solo dei genitori (comunitari), ha già maturato il diritto al soggiorno permanente e a condizione che venga documentata la cittadinanza del nuovo nato.
L'attestazione di soggiorno permanente del cittadino comunitario non ha il valore di un certificato anagrafico di residenza, e non è neppure un documento d'identità o di riconoscimento, essendo privo di fotografia.
Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di soggiorno permanente, l'art.25 della direttiva comunitaria 2004/38/CE, afferma che il possesso di tale documento "non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova".

A chi è rivolto

A tutti i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini della Confederazione Svizzera. La richiesta deve essere presentata dal cittadino comunitario per sè, per i minori sui quali esercita la potestà genitoriale o per le persone sottoposte alla propria tutela che abbiano maturato i requisiti.

A tutti i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini della Confederazione Svizzera.
La richiesta deve essere presentata dal cittadino comunitario per sè, per i minori sui quali esercita la potestà genitoriale o per le persone sottoposte alla propria tutela che abbiano maturato i requisiti.

Come fare

La richiesta di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente può essere inoltrata al Servizio Anagrafe del Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta, che deve essere compilata con scrittura leggibile in tutte le sue parti, sottoscritta e completata allegando tutta la documentazione richiesta o suggerita, tramite questi canali:a) consegnata presso l’Ufficio ANAGRAFE previo appuntamento;b) trasmessa tramite raccomandatac) trasmessa per via telematica con una delle seguenti modalità:- attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it - attraverso posta elettronica semplice (MAIL) all'indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it   

La richiesta di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente può essere inoltrata al Servizio Anagrafe del Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta, che deve essere compilata con scrittura leggibile in tutte le sue parti, sottoscritta e completata allegando tutta la documentazione richiesta o suggerita, tramite questi canali:
a) consegnata presso l’Ufficio ANAGRAFE previo appuntamento;
b) trasmessa tramite raccomandata
c) trasmessa per via telematica con una delle seguenti modalità:
- attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it 
- attraverso posta elettronica semplice (MAIL) all'indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it   

Cosa serve

Alla richiesta del rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente, devono essere allegati: - Passaporto o documento equipollente del proprio stato di appartenenza in corso di validità; - Documenti idonei a dimostrare il soggiorno legale e continuativo per 5 anni in Italia (permessi o carte di soggiorno rilasciati dalla Questura, documenti fiscali, contratti d'affitto ecc....), che consentano all'Ufficiale d'Anagrafe di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria per l'attestazione della maturazione del diritto di soggiorno permanente. Nel caso in cui la richiesta venga presentata anche per i minori sui quali si esercita la potestà genitoriale, deve essere utilizzata la modulistica adeguata - presente in fondo alla pagina - sulla base di cosa si intende richiedere (un'unica attestazione di soggiorno permanente cumulativa per genitore e figli oppure attestazioni individuali).

Alla richiesta del rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente, devono essere allegati:
- Passaporto o documento equipollente del proprio stato di appartenenza in corso di validità;
- Documenti idonei a dimostrare il soggiorno legale e continuativo per 5 anni in Italia (permessi o carte di soggiorno rilasciati dalla Questura, documenti fiscali, contratti d'affitto ecc....), che consentano all'Ufficiale d'Anagrafe di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria per l'attestazione della maturazione del diritto di soggiorno permanente.
Nel caso in cui la richiesta venga presentata anche per i minori sui quali si esercita la potestà genitoriale, deve essere utilizzata la modulistica adeguata - presente in fondo alla pagina - sulla base di cosa si intende richiedere (un'unica attestazione di soggiorno permanente cumulativa per genitore e figli oppure attestazioni individuali).

Cosa si ottiene

Rilascio in carta resa legale dell'attestazione di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.30/2007 per il riconoscimento del diritto di soggiorno, a condizione che lo stesso non si assenti dal territorio nazionale per un periodo di durata superiore a 2 anni consecutivi, situazione che, al verificarsi, causa la perdita del diritto di soggiorno permanente acquisito (art.14, comma 4, D.Lgs. n.30/2007).  

Rilascio in carta resa legale dell'attestazione di soggiorno permanente.
Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.30/2007 per il riconoscimento del diritto di soggiorno, a condizione che lo stesso non si assenti dal territorio nazionale per un periodo di durata superiore a 2 anni consecutivi, situazione che, al verificarsi, causa la perdita del diritto di soggiorno permanente acquisito (art.14, comma 4, D.Lgs. n.30/2007).
 
Tempi e scadenze

30 giorni

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

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Unità organizzativa di accesso
Anagrafe

Municipio

Antica Piazza Maggiore: così era storicamente denominata l'attuale piazza Mazzini sulla quale prospettano gli edifici maggiormente significativi del potere ducale, civile e religioso

Piazza Giuseppe Mazzini, Guastalla, RE, Italia

Orari di ricevimento:
lunedì: dalle 09:00 alle 12:30
martedì: chiuso
mercoledì: chiuso
giovedì: dalle 09:00 alle 12:30
venerdì: chiuso
sabato: chiuso
(si riceve solo su appuntamento. da fissare telefonicamente o per email)

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Canale fisico

Costi

n. 1 marca da bollo da € 16,00 per la richiesta
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l'attestazione di soggiorno permanente che viene rilasciata
 
Per la richiesta e il rilascio dei duplicati quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso (furto), non è previsto alcun costo sulla base dell'esenzione prevista dall'art.7, comma 5, della L. n.405/1990. Detta esenzione non vale in caso di richiesta e rilascio di duplicato per deterioramento, per le quali l'interessato dovrà corrispondere l'imposta di bollo di  € 16,00, come se si trattasse di un primo rilascio.

Modalita di pagamento

L'imposta di bollo viene assolta mediante l'acquisto dei contrassegni presso le rivendite autorizzate.

Procedure collegate all'esito

In caso di deterioramento e smarrimento è sufficiente presentare al Servizio Anagrafe che ha rilasciato l'attestazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (utilizzando il modulo disponibile in fondo alla pagina), nella quale l'interessato dichiara di aver smarrito l'attestato oppure che l'attestato è deteriorato. 
In caso di furto è invece necessaria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale), poichè il furto è un reato.
Il duplicato consiste nell'esatta riproduzione del documento già posseduto dall'interessato; pertanto potrà essere rilasciato in una delle seguenti forme:
a) una copia conforme dell'attestato già rilasciato precedentemente (qualora il Servizio Anagrafe disponga di un secondo originale del documento già rilasciato), sul quale dovrà comparire la dicitura "duplicato";
b) una ristampa dell'attestato, predisponendo un documento identico a quello già rilasciato, e in questa seconda ipotesi, al posto della firma autografa, dovrà comparire il nome e cognome dell'ufficiale di anagrafe che lo aveva rilasciato.
Il duplicato può essere rilasciato solamente dal Comune che per primo lo aveva rilasciato e che aveva proceduto alla verifica dei requisiti.

Vincoli

La legalità del soggiorno
La condizione che il cittadino dell'Unione o della Confederazione svizzera abbia soggiornato legalmente, deve intendersi nel senso che nel corso dei 5 anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (D.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali o, ancora, familiare nei gradi indicati dal D.Lgs n.30/2007 di un cittadino comunitario legalmente soggiornante) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. Per verificare la maturazione del suddetto periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all'entrata in vigore del d.Lgs. n.30/2007.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da:
  • allontanamenti dall'Italia temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno, sommando anche periodi non continuativi;
  • allontanamenti motivati dall'assolvimento degli obblighi militari;
  • allontanamento di durata massima di 12 mesi consecuitvi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi (art.14, comma 4, D.Lgs. n.30/2007).

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Direttiva Parlamento europeo n.2004/38/CE
  • D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
  • D.Lgs. 28 febbraio 2008 n.32
  • D.L. 23 giugno 2011 n.89
  • L. 24 dicembre 1954 n.1228
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
  • Circolari del Ministero dell'Interno n.19/2007, n.39/2007, n.45/2007, n.18/2009
  • Accordo bilaterale 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (entrato in vigore il 01 giugno 2002)

Ente
Comune di Guastalla

Municipio

Antica Piazza Maggiore: così era storicamente denominata l'attuale piazza Mazzini sulla quale prospettano gli edifici maggiormente significativi del potere ducale, civile e religioso

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Ufficio responsabile
Anagrafe

L'Ufficio gestisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), banca dati unica del Ministero dell’Interno, dove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza.

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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
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Documenti collegati

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Richiesta rilascio attestazione di soggiorno permanente individuale per i cittadini comunitari maggiorenni

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Modulistica

Richiesta rilascio attestazione di soggiorno permanente cumulativa per i cittadini comunitari (con figli minori)

Comunitari - attestazione di soggiorno permanente individuale per minori
Modulistica

Richiesta rilascio attestazione di soggiorno permanente individuale per i cittadini comunitari minori d'età a carico del familiare

Comunitari - duplicato attestazione di iscrizione anagrafica e attestazione di soggiorno permanente
Modulistica

Richiesta rilascio duplicato dell'attestazione di iscrizione anagrafica o dell'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini comunitari

Ultimo aggiornamento: 20 Settembre 2024, 8:51