Residenza - dichiarazione di persona senza fissa dimora o senza tetto
(ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1228/1954 e dell’art. 2 del DPR n. 223/1989)- Servizio attivo
Quando non hai più una dimora in cui abitare la legge ti riconosce comunque il diritto ad avere una residenza, per non perdere i diritti collegati ad essa.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini italiani e a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano che non hanno più una dimora in cui abitare e che sono domiciliati sul territorio comunale. La sussistenza del domicilio nel Comune, per la persona senza fissa dimora, è il requisito che lo stesso è tenuto a dichiarare e che costituisce l’oggetto di valutazione da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe ai fini della ricevibilità della domanda. Al suddetto requisito del domicilio, si aggiunge, per i cittadini privi della cittadinanza italiana, il requisito della regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica Italiana.
La sussistenza del domicilio nel Comune, per la persona senza fissa dimora, è il requisito che lo stesso è tenuto a dichiarare e che costituisce l’oggetto di valutazione da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe ai fini della ricevibilità della domanda. Al suddetto requisito del domicilio, si aggiunge, per i cittadini privi della cittadinanza italiana, il requisito della regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica Italiana.
Come fare
L'interessato si dovrà rivolgere personalmente all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune dove ha fissato il proprio domicilio ed è tenuto a fornire gli elementi e le informazioni necessarie allo svolgimento degli accertamenti che dovranno verificare l’effettiva sussistenza del domicilio dichiarato, dove la persona dovrà essere reperibile. La domanda si compone di due modelli: Modulo ministeriale “Dichiarazione di residenza” (per provenienza da altro Comune, dall’estero o da altro indirizzo all’interno del Comune oppure per altri motivi); “Richiesta di iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora, e deve essere consegnata con una delle seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio Anagrafe in Piazza Mazzini n.1, previo appuntamento da fissare telefonando al n. 0522 839720 oppure scrivendo un mail a anagrafe@comune.guastalla.re.it; per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Guastalla, Ufficio Anagrafe, Piazza Mazzini 1 – 42016 Guastalla per posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it a mezzo pec: guastalla@cert.provincia.re.it
- Modulo ministeriale “Dichiarazione di residenza” (per provenienza da altro Comune, dall’estero o da altro indirizzo all’interno del Comune oppure per altri motivi);
- “Richiesta di iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora,
e deve essere consegnata con una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio Anagrafe in Piazza Mazzini n.1, previo appuntamento da fissare telefonando al n. 0522 839720 oppure scrivendo un mail a anagrafe@comune.guastalla.re.it;
- per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Guastalla, Ufficio Anagrafe, Piazza Mazzini 1 – 42016 Guastalla
- per posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it
- a mezzo pec: guastalla@cert.provincia.re.it
Cosa serve
- copia di un documento d’identità (obbligatorio il passaporto per chi proviene dall’estero); - qualsiasi documento idoneo a dimostrare di essere privi di una dimora abituale; - per i cittadini di Stati extraUE: copia del titolo di soggiorno in corso di validità; se il titolo di soggiorno è scaduto, copia dello stesso e ricevuta della richiesta di rinnovo presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza; se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, copia del contratto di soggiorno stipulato con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (contenuto del kit postale spedito); se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura; in caso di situazioni non rientranti nelle casistiche sopra elencate, chiedere ulteriori dettagli all’Ufficio Anagrafe. - per i cittadini di Stati UE: i documenti indicati nell'Allegato B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea), in relazione alla condizione professionale o non professionale dell'interessato.
- copia di un documento d’identità (obbligatorio il passaporto per chi proviene dall’estero);
- qualsiasi documento idoneo a dimostrare di essere privi di una dimora abituale;
- per i cittadini di Stati extraUE:
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- se il titolo di soggiorno è scaduto, copia dello stesso e ricevuta della richiesta di rinnovo presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza;
- se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, copia del contratto di soggiorno stipulato con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (contenuto del kit postale spedito);
- se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura;
- in caso di situazioni non rientranti nelle casistiche sopra elencate, chiedere ulteriori dettagli all’Ufficio Anagrafe.
- per i cittadini di Stati UE: i documenti indicati nell'Allegato B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea), in relazione alla condizione professionale o non professionale dell'interessato.
Cosa si ottiene
L'iscrizione oppure la mutazione dell'indirizzo di residenza nell'Anagrafe Nazionale (ANPR) con decorrenza corrispondente alla data della presentazione della dichiarazione.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Procedure collegate all'esito
Nel caso in cui:
il domicilio dichiarato risultasse dagli accertamenti non esistente,
oppure
l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio,
la richiesta verrà rigettata e le registrazioni annullate (art. 18bis del DPR n.223/1989) previa notifica del provvedimento di annullamento a norma di legge, e, ai sensi dell’art.19 del DPR n.223/1989 dovrà essere segnalata la discordanza di quanto emerso dagli accertamenti con quanto dichiarato all’Autorità di Pubblica Sicurezza (artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
A seguito dell’annullamento dell'iscrizione o della mutazione anagrafica, verrà ripristinata la situazione precedente, come se l'iscrizione o la mutazione non fossero mai avvenute.
Casi particolari
Ulteriori informazioni
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 28 Agosto 2024, 11:15