Residenza - dichiarazione di persona senza fissa dimora o senza tetto

(ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1228/1954 e dell’art. 2 del DPR n. 223/1989)
  • Servizio attivo

Quando non hai più una dimora in cui abitare la legge ti riconosce comunque il diritto ad avere una residenza, per non perdere i diritti collegati ad essa.

Residenza - dichiarazione di persona senza fissa dimora o senza tetto
Residenza - dichiarazione di persona senza fissa dimora o senza tetto

A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani e a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano che non hanno più una dimora in cui abitare e che sono domiciliati sul territorio comunale.  La sussistenza del domicilio nel Comune, per la persona senza fissa dimora, è il requisito che lo stesso è tenuto a dichiarare e che costituisce l’oggetto di valutazione da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe ai fini della ricevibilità della domanda. Al suddetto requisito del domicilio, si aggiunge, per i cittadini privi della cittadinanza italiana, il requisito della regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica Italiana.

A tutti i cittadini italiani e a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano che non hanno più una dimora in cui abitare e che sono domiciliati sul territorio comunale. 

La sussistenza del domicilio nel Comune, per la persona senza fissa dimora, è il requisito che lo stesso è tenuto a dichiarare e che costituisce l’oggetto di valutazione da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe ai fini della ricevibilità della domanda. Al suddetto requisito del domicilio, si aggiunge, per i cittadini privi della cittadinanza italiana, il requisito della regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica Italiana.

Come fare

L'interessato si dovrà rivolgere personalmente all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune dove ha fissato il proprio domicilio ed è tenuto a fornire gli elementi e le informazioni necessarie allo svolgimento degli accertamenti che dovranno verificare l’effettiva sussistenza del domicilio dichiarato, dove la persona dovrà essere reperibile. La domanda si compone di due modelli: Modulo ministeriale “Dichiarazione di residenza” (per provenienza da altro Comune, dall’estero o da altro indirizzo all’interno del Comune oppure per altri motivi); “Richiesta di iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora, e deve essere consegnata con una delle seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio Anagrafe in Piazza Mazzini n.1, previo appuntamento da fissare telefonando al n. 0522 839720 oppure scrivendo un mail a anagrafe@comune.guastalla.re.it; per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Guastalla, Ufficio Anagrafe, Piazza Mazzini 1 – 42016 Guastalla per posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it a mezzo pec: guastalla@cert.provincia.re.it 

L'interessato si dovrà rivolgere personalmente all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune dove ha fissato il proprio domicilio ed è tenuto a fornire gli elementi e le informazioni necessarie allo svolgimento degli accertamenti che dovranno verificare l’effettiva sussistenza del domicilio dichiarato, dove la persona dovrà essere reperibile.
La domanda si compone di due modelli:
  1. Modulo ministeriale “Dichiarazione di residenza” (per provenienza da altro Comune, dall’estero o da altro indirizzo all’interno del Comune oppure per altri motivi);
  2. Richiesta di iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora,

e deve essere consegnata con una delle seguenti modalità:

Cosa serve

- copia di un documento d’identità (obbligatorio il passaporto per chi proviene dall’estero); - qualsiasi documento idoneo a dimostrare di essere privi di una dimora abituale; - per i cittadini di Stati extraUE: copia del titolo di soggiorno in corso di validità; se il titolo di soggiorno è scaduto, copia dello stesso e ricevuta della richiesta di rinnovo presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza; se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, copia del contratto di soggiorno stipulato con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (contenuto del kit postale spedito); se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura; in caso di situazioni non rientranti nelle casistiche sopra elencate, chiedere ulteriori dettagli all’Ufficio Anagrafe. - per i cittadini di Stati UE: i documenti indicati nell'Allegato B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea), in relazione alla condizione professionale o non professionale dell'interessato.

- copia di un documento d’identità (obbligatorio il passaporto per chi proviene dall’estero);

- qualsiasi documento idoneo a dimostrare di essere privi di una dimora abituale;

- per i cittadini di Stati extraUE:

  • copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
  • se il titolo di soggiorno è scaduto, copia dello stesso e ricevuta della richiesta di rinnovo presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza;
  • se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, copia del contratto di soggiorno stipulato con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (contenuto del kit postale spedito);
  • se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura;
  • in caso di situazioni non rientranti nelle casistiche sopra elencate, chiedere ulteriori dettagli all’Ufficio Anagrafe.

- per i cittadini di Stati UE: i documenti indicati nell'Allegato B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea), in relazione alla condizione professionale o non professionale dell'interessato.

Cosa si ottiene

L'iscrizione oppure la mutazione dell'indirizzo di residenza nell'Anagrafe Nazionale (ANPR) con decorrenza corrispondente alla data della presentazione della dichiarazione.

L'iscrizione oppure la mutazione dell'indirizzo di residenza nell'Anagrafe Nazionale (ANPR) con decorrenza corrispondente alla data della presentazione della dichiarazione.
Tempi e scadenze

La dichiarazione di trasferimento della residenza deve essere resa entro il termine di 20 giorni dal verificarsi dell’evento.

Tempi di attesa

2 giorni lavorativi per la registrazione dell'iscrizione o della variazione di residenza. 45 giorni per la verifica dei requisiti e la definizione del procedimento.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Procedure collegate all'esito

Nel caso in cui:
il domicilio dichiarato risultasse dagli accertamenti non esistente,
oppure
l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio,
la richiesta verrà rigettata e le registrazioni annullate (art. 18bis del DPR n.223/1989) previa notifica del provvedimento di annullamento a norma di legge, e, ai sensi dell’art.19 del DPR n.223/1989 dovrà essere segnalata la discordanza di quanto emerso dagli accertamenti con quanto dichiarato all’Autorità di Pubblica Sicurezza (artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

A seguito dell’annullamento dell'iscrizione o della mutazione anagrafica, verrà ripristinata la situazione precedente, come se l'iscrizione o la mutazione non fossero mai avvenute.

Casi particolari

Se non si ha nessuno domicilio, come ultima ipotesi (residuale), resta la possibilità di iscrizione come senza fissa dimora nel Comune di nascita, ipotesi che costituisce un’eccezione, quindi il criterio suppletivo dell’iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una extrema ratio alla quale far ricorso in casi eccezionali. Qualora la persona sia nata all’estero, l’iscrizione andrà richiesta nel Comune di nascita del padre o della madre.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e succ. modifiche ed integrazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.1228 e succ. modifiche ed integrazioni
Decreto del Ministero dell'interno 06 luglio 2010
Circolare del Ministero dell'Interno 21 luglio 2010, n.22

Ente
Comune di Guastalla

Municipio

Antica Piazza Maggiore: così era storicamente denominata l'attuale piazza Mazzini sulla quale prospettano gli edifici maggiormente significativi del potere ducale, civile e religioso

Piazza Giuseppe Mazzini, Guastalla, RE, Italia

Su appuntamento

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Ufficio responsabile
Anagrafe

L'Ufficio gestisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), banca dati unica del Ministero dell’Interno, dove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza.

Municipio

Antica Piazza Maggiore: così era storicamente denominata l'attuale piazza Mazzini sulla quale prospettano gli edifici maggiormente significativi del potere ducale, civile e religioso

Piazza Giuseppe Mazzini, Guastalla, RE, Italia

Orari di ricevimento:
lunedì: dalle 09:00 alle 12:30
martedì: chiuso
mercoledì: chiuso
giovedì: dalle 09:00 alle 12:30
venerdì: chiuso
sabato: chiuso
(si riceve solo su appuntamento. da fissare telefonicamente o per email)

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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2024, 14:48