Assegno di maternità di base

  • Servizio attivo

E' un contributo che viene concesso dal Comune di Guastalla ed erogato dall'INPS

Descrizione

E' un contributo che viene concesso dal Comune di Guastalla ed erogato da INPS. 
Possono fare richiesta tutte quelle madri che:
  • non beneficiano di trattamento previdenziale di maternità
  • sono in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi € 20.382,90
L'assegno mensile di maternità da corrispondere alle madri aventi diritto per l'anno 2025 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari a € 407,40 per 5 mesi e viene erogato dall'INPS su conto corrente bancario o postale, su carta prepagata o su libretto postale purchè intestata alla richiedente.
 
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale (vale a dire se mensilmente la madre percepisce già come trattamento previdenziale per la nascita del bambino un importo inferiore a € 407,40 mensili).
 

A chi è rivolto

A tutte quelle madri che: non sono beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità sono in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 20.382,90  

A tutte quelle madri che:
  • non sono beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità
  • sono in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 20.382,90

 

Come fare

Occorre presentare domanda su apposito modulo all'URP Ufficio Relazioni col Pubblico

Occorre presentare domanda su apposito modulo all'URP Ufficio Relazioni col Pubblico

Cosa serve

attestazione ISEE in corso di validità per le madri straniere, titolo di soggiorno come di seguito elencati - Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (Art. 2, 19 e 23 D.lgs. 30/2007; Art.13 legge 97/2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE; chiarimenti nella Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014; Direttiva 98/2011 e Dlgs.40/2014) - Cittadino rifugiato politico, familiari e superstiti  (Art. 27 del D.lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE art. 28, ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004)- Cittadino apolide,  familiari e superstiti. (Artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004)- Cittadino titolare della protezione sussidiaria (Art. 27 del D.lgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE art. 28);- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri,  familiari e superstiti (Art. 1 Reg. UE 1231/2010)- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014.

  • attestazione ISEE in corso di validità
  • per le madri straniere, titolo di soggiorno come di seguito elencati
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (Art. 2, 19 e 23 D.lgs. 30/2007; Art.13 legge 97/2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE; chiarimenti nella Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014; Direttiva 98/2011 e Dlgs.40/2014)
- Cittadino rifugiato politico, familiari e superstiti  (Art. 27 del D.lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE art. 28, ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004)
- Cittadino apolide,  familiari e superstiti. (Artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004)
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria (Art. 27 del D.lgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE art. 28);
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri,  familiari e superstiti (Art. 1 Reg. UE 1231/2010)
- Cittadino titolare del
permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014.

Cosa si ottiene

Nel caso di concessione, verrà accreditato dall'INPS sul conto corrente bancario/postale o su carta prepagata o sul libretto postale intestata alla richiedente la somma di € 2.037,00 complessivi in un'unica soluzione

Nel caso di concessione, verrà accreditato dall'INPS sul conto corrente bancario/postale o su carta prepagata o sul libretto postale intestata alla richiedente la somma di € 2.037,00 complessivi in un'unica soluzione
Tempi e scadenze

Occorre obbligatoriamente presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita del bambino

Tempi di attesa

Il Servizio Sociale, nel mese successivo alla presentazione, evade la domanda. I tempi di liquidazione dipendono dall'INPS

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Gratuito
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio 2025, 9:26