Liste elettorali ordinarie
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del Comune, senza alcuna formalità, i cittadini in possesso della cittadinanza italiana, che non abbiano subito condanne e che non siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione che comportino la perdita del diritto elettorale:
- che hanno compiuto il 18° anno d'età;
- che hanno trasferito la loro residenza da altro comune;
- che hanno riacquistato il diritto di voto, di cui erano stati precedentemente privati per i motivi previsti dalla normativa.
Sono altresì iscritti d'ufficio, senza alcuna formalità, i cittadini di origine straniera che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana (nella prima scadenza elettorale utile, dopo la conclusione degli adempimenti relativi alla cittadinanza).
Sono cancellati d'ufficio dalle medesime liste, i cittadini:
- che hanno trasferito la loro residenza in altro comune della Repubblica;
- che sono stati cancellati dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) per irreperibilità;
- che hanno perduto il diritto elettorale in base a disposizioni di legge (sottoposti a misure di prevenzione, sicurezza, a seguito di condanna penale, perdita cittadinanza italiana);
- che sono deceduti.
Liste elettorali aggiunte dei cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea
I cittadino in possesso della cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea e che non abbiano subito condanne e che non siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione che comportino la perdita del diritto elettorale, possono chiedere di essere iscritti:
- alle liste elettorali aggiunte per l'esercizio del diritto di voto in Italia, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
- alle liste elettorali aggiunte per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione degli organi comunali del proprio Comune di residenza.
Quando il cittadino comunitario, già iscritto nelle liste elettorali aggiunte, si trasferisce in altro Comune italiano, lo stesso viene cancellato d'ufficio dal precedente comune ed iscritto, di conseguenza, nel Comune di destinazione, semprechè conservi i requisiti per essere elettore, senza alcuna formalità a carico dell'elettore medesimo.
Liste elettorali aggiunte dei cittadini italiani che trasferiscono la residenza in Provincia di Trento
L'elettore che trasferisce la propria residenza nella provincia autonoma di Trento, può esercitare il diritto di voto per l'elezione degli organi regionali e provinciali in detta Provincia decorso 1 anno di residenza, calcolato alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali. Nello stesso periodo, l'elettore mantiene il diritto di voto per le medesime consultazioni nel comune di precedente residenza. Affinchè ciò possa essere gestito, l'elettore viene cancellato dalle liste elettorali ordinarie ed iscritto d'ufficio nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini che trasferiscono la propria residenza in Provincia di Trento, dove rimane fino alla scadenza del termine di 1 anno.
Liste elettorali aggiunte dei cittadini italiani che trasferiscono la residenza in Provincia di Bolzano
L'elettore che trasferisce la propria residenza nella provincia autonoma di Bolzano, può esercitare il diritto di voto per l'elezione degli organi regionali, provinciali e comunali in detta Provincia decorsi 4 anni di residenza, calcolati alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali. Nello stesso periodo, l'elettore mantiene il diritto di voto per le medesime consultazioni nel comune di precedente residenza. Affinchè ciò possa essere gestito, l'elettore viene cancellato dalle liste elettorali ordinarie ed iscritto d'ufficio nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini che trasferiscono la propria residenza in Provincia di Bolzano, dove rimane fino alla scadenza del termine di 4 anni.
Liste elettorali aggiunte dei cittadini italiani che trasferiscono la residenza in Valle d'Aosta
L'elettore che trasferisce la propria residenza in Val d'Aosta, può esercitare il diritto di voto per l'elezione degli organi regionali e provinciali in detta Regione decorso 1 anno di residenza, calcolato alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali. Nello stesso periodo, l'elettore mantiene il diritto di voto per le medesime consultazioni nel comune di precedente residenza. Affinchè ciò possa essere gestito, l'elettore viene cancellato dalle liste elettorali ordinarie ed iscritto d'ufficio nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini che trasferiscono la propria residenza in Val d'Aosta, dove rimane fino alla scadenza del termine di 1 anno.