Descrizione
Per l'anno 2024 sono confermate le aliquote dell'anno 2022 già prorogate anche nel 2023.
Per l'anno 2024 sono confermate le aliquote dell'anno 2022 già prorogate anche nel 2023.
A tutti i proprietari di immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili)
L'Ufficio Tributi è a disposizione per consulenze ed informazioni, ma non effettua i conteggi IMU Per i conteggi è necessario rivolgersi a consulenti autorizzati (CAF, commercialisti) E' possibile calcolare il dovuto in autonomia utilizzando il calcolatore ANUTEL Il software genererà automaticamente il modello F24 semplificato per procedere al versamento dell'imposta dovuta.
Visura castastale dei propri immobili
Modello F24 per il versamento dell'imposta
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
AREE FABBRICABILI
Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 31/05/2022:ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI CHE PER EFFETTO DELLA LR 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO", NON POSSONO PIU' ESSERE ATTUATE
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO IN LINEA RETTA E PERTINENZE:
Aliquota 7,6 x mille: applicabile agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per tipo C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi abbia la propria residenza anagrafica e che vi dimori abitualmente.
ATTENZIONE: La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inoltre previsto, dal 1/1/2016, un'Aliquota pari 7,6 x mille con base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che:
il comodatario vi abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente
il contratto di comodato sia regolarmente registrato
il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (oltre eventualmente alla propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)
il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
**FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1, L. 431 del 9/12/1998 o CONCORDATO dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015.
DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00
IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.
ATTENZIONE
La comunicazioni presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati. Le Comunicazioni per le aliquote agevolate sono da presentare, a pena di decadenza dell’agevolazione, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono persi i requisiti.
La Dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
E' possibile compilare la DICHIARAZIONE IMU online da inviare tramite email a: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it oppure consegnarla all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico )
Il termine ultimo per la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU 2023 è il 30/06/2024.
INAGIBILI DA SISMA 2012
Dal 01/01/2022 l'IMU è dovuta con l'abbattimento del 50% come immobili inagibili, non è necessario presentare alcuna dichiarazione aggiuntiva.
ESENZIONE IMU "IMMOBILI BENE MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) .
A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
AIRE (pensionati residenti all'estero - Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021
Hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2024, 9:22