Comunitari - Attestazione di iscrizione anagrafica

  • Servizio attivo

I cittadini comunitari e i cittadini svizzeri, già iscritti in ANPR hanno diritto di richiedere il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica.

Descrizione

L'attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolarità del soggiorno", viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o in un momento successivo, semprechè permangano, al momento della richiesta, i requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria ai fini della regolarità del soggiorno.
Tale attestato non è un documento che autorizza il soggiorno sul territorio nazionale, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento, da parte del cittadino dell'Unione europea (o della Confederazione Svizzera), dell'obbligo di iscriversi all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), secondo le modalità indicate nel D.Lgs. n.30/2007.
L'attestazione di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario non ha il valore di un certificato anagrafico di residenza, e non è neppure un documento d'identità o di riconoscimento, essendo privo di fotografia.
Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di iscrizione anagrafica, l'art.25 della direttiva comunitaria 2004/38/CE, afferma che il possesso di tale documento "non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova".
Tale disposizione rende detta attestazione di iscrizione anagrafica un documento il cui possesso non è obbligatorio. 

A chi è rivolto

A tutti i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini della Confederazione Svizzera. La richiesta deve essere presentata dal cittadino comunitario per sè, per i minori sui quali esercita la potestà genitoriale o per le persone sottoposte alla propria tutela.

A tutti i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini della Confederazione Svizzera.
La richiesta deve essere presentata dal cittadino comunitario per sè, per i minori sui quali esercita la potestà genitoriale o per le persone sottoposte alla propria tutela.

Come fare

La richiesta di rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica può essere inoltrata al Servizio Anagrafe del Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta, che deve essere compilata con scrittura leggibile in tutte le sue parti, sottoscritta e completata allegando tutta la documentazione richiesta o suggerita, tramite questi canali:a) consegnata presso l’Ufficio ANAGRAFE previo appuntamento;b) trasmessa tramite raccomandatac) trasmessa per via telematica con una delle seguenti modalità:- attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it - attraverso posta elettronica semplice (MAIL) all'indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it   

La richiesta di rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica può essere inoltrata al Servizio Anagrafe del Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta, che deve essere compilata con scrittura leggibile in tutte le sue parti, sottoscritta e completata allegando tutta la documentazione richiesta o suggerita, tramite questi canali:
a) consegnata presso l’Ufficio ANAGRAFE previo appuntamento;
b) trasmessa tramite raccomandata
c) trasmessa per via telematica con una delle seguenti modalità:
- attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it 
- attraverso posta elettronica semplice (MAIL) all'indirizzo anagrafe@comune.guastalla.re.it   

Cosa serve

Se la richiesta di attestazione viene presentata contemporaneamente alla richiesta di iscrizione anagrafica dall’estero o per ricomparsa da irreperibilità, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione in ANPR). Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione in ANPR, alla stessa dovranno essere allegati: - Passaporto o documento equipollente del proprio stato di appartenenza in corso di validità; - Documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria per la regolarità del soggiorno in un Paese dell'Unione Europea, diverso dal Paese di appartenenza.  Nel caso in cui la richiesta venga presentata anche per i minori sui quali si esercita la potestà genitoriale, deve essere utilizzata la modulistica adeguata - presente in fondo alla pagina - sulla base di cosa si intende richiedere (un'unica attestazione di iscrizione anagrafica cumulativa per genitore e figli oppure attestazioni individuali).

  • Se la richiesta di attestazione viene presentata contemporaneamente alla richiesta di iscrizione anagrafica dall’estero o per ricomparsa da irreperibilità, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione in ANPR).
  • Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione in ANPR, alla stessa dovranno essere allegati:
    - Passaporto o documento equipollente del proprio stato di appartenenza in corso di validità;
    - Documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria per la regolarità del soggiorno in un Paese dell'Unione Europea, diverso dal Paese di appartenenza. 
Nel caso in cui la richiesta venga presentata anche per i minori sui quali si esercita la potestà genitoriale, deve essere utilizzata la modulistica adeguata - presente in fondo alla pagina - sulla base di cosa si intende richiedere (un'unica attestazione di iscrizione anagrafica cumulativa per genitore e figli oppure attestazioni individuali).

Cosa si ottiene

Rilascio in carta resa legale dell'attestazione di iscrizione anagrafica.  

Rilascio in carta resa legale dell'attestazione di iscrizione anagrafica.
 
Tempi e scadenze

30 giorni

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

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Unità organizzativa di accesso
Anagrafe

Municipio

Antica Piazza Maggiore: così era storicamente denominata l'attuale piazza Mazzini sulla quale prospettano gli edifici maggiormente significativi del potere ducale, civile e religioso

Piazza Giuseppe Mazzini, Guastalla, RE, Italia

Orari di ricevimento:
lunedì: dalle 09:00 alle 12:30
martedì: chiuso
mercoledì: chiuso
giovedì: dalle 09:00 alle 12:30
venerdì: chiuso
sabato: chiuso
(si riceve solo su appuntamento. da fissare telefonicamente o per email)

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Canale fisico

Costi

n. 1 marca da bollo da € 16,00 per la richiesta
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l'attestazione di regolarità del soggiorno che viene rilasciata
 
Per la richiesta e il rilascio dei duplicati quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso (furto), non è previsto alcun costo sulla base dell'esenzione prevista dall'art.7, comma 5, della L. n.405/1990. Detta esenzione non vale in caso di richiesta e rilascio di duplicato per deterioramento, per le quali l'interessato dovrà corrispondere l'imposta di bollo di  € 16,00, come se si trattasse di un primo rilascio.

Modalita di pagamento

L'imposta di bollo viene assolta mediante l'acquisto dei contrassegni presso le rivendite autorizzate.

Procedure collegate all'esito

In caso di deterioramento e smarrimento è sufficiente presentare al Servizio Anagrafe che ha rilasciato l'attestazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (utilizzando il modulo disponibile in fondo alla pagina), nella quale l'interessato dichiara di aver smarrito l'attestato oppure che l'attestato è deteriorato. 
In caso di furto è invece necessaria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale), poichè il furto è un reato.
Il duplicato consiste nell'esatta riproduzione del documento già posseduto dall'interessato; pertanto potrà essere rilasciato in una delle seguenti forme:
a) una copia conforme dell'attestato già rilasciato precedentemente (qualora il Servizio Anagrafe disponga di un secondo originale del documento già rilasciato), sul quale dovrà comparire la dicitura "duplicato";
b) una ristampa dell'attestato, predisponendo un documento identico a quello già rilasciato, e in questa seconda ipotesi, al posto della firma autografa, dovrà comparire il nome e cognome dell'ufficiale di anagrafe che lo aveva rilasciato.
Il duplicato può essere rilasciato solamente dal Comune che per primo lo aveva rilasciato e che aveva proceduto alla verifica dei requisiti.
Qualora invece l'interessato intenda optare per il rilascio di un nuovo attestato, è necessario procedere nuovamente alla verifica dei requisiti come se si trattasse di un primo rilascio.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Direttiva Parlamento europeo n.2004/38/CE
  • D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
  • D.Lgs. 28 febbraio 2008 n.32
  • D.L. 23 giugno 2011 n.89
  • L. 24 dicembre 1954 n.1228
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
  • Circolari del Ministero dell'Interno n.19/2007, n.39/2007, n.45/2007, n.18/2009
  • Accordo bilaterale 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (entrato in vigore il 01 giugno 2002)

Ente
Comune di Guastalla

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Ufficio responsabile
Anagrafe

L'Ufficio gestisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), banca dati unica del Ministero dell’Interno, dove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza.

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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
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Comunitari - duplicato attestazione di iscrizione anagrafica e attestazione di soggiorno permanente
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Richiesta rilascio duplicato dell'attestazione di iscrizione anagrafica o dell'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini comunitari

Ultimo aggiornamento: 20 Settembre 2024, 8:50